CAPITOLO I
DELL’ASSOCIAZIONE IN GENERALE
Articolo 1°
Si costituisce un’associazione senza fini di lucro come previsto nella “Lei orgánica 1/2002” del 22 di marzo dell’ordinamento giuridico spagnolo, che regola il diritto di asociazione. L’Associazione ha la seguente denominazione “ASSOCIAZIONE CULTURALE PER L’INTEGRAZIONE E L’AMICIZIA TRA ITALIANI E GALIZIANI, ITALIA IN GALIZIA” (N° Registro: 2010/014264-1 (SC) – C.I.F.: G70256722).
L’associazione si reggerà in base a quanto previsto da detto statuto, dalla “Lei orgánica 1/2002”, del 22 marzo dell’ordinamento giuridico spagnolo e dalla restante legislazione sistente in materia di associazioni che le sia applicabile.
Articolo 2°
Il domicilio principale e permanente dell’associazione si costituirà nella città di A Coruña (Spagna) rúa de Tulipanes, nº 23 7° IZQ. C.P.15008 posta lettronica info@italiaingalizia.org.
Articolo 3°
L’associazione, in funzione dei suoi fini e della collocazione del suo domicilio sociale, eserciterà fondamentalmente le sue attività nell’ambito territoriale della Comunità Autonoma di Galizia.
Articolo 4°
L’associazione si costituisce per un tempo indefinito e si scioglierà, in conformità a codesto statuto, solo per volontà degli associati espressa in Assemblea Generale Straordinaria o per le cause previste dalla vigente legislazione spagnola.
L’associazione si reggerà secondo i principi democratici contenuti nell’ambito della Costituzione spagnola o in generale dell’ordinamento giuridico spagnolo.
Articolo 5°
Sono fini principali della associazione:
- Promuovere la realtà italiana in Galizia attraverso attività culturali, artistiche, gastronomiche, sociali, linguistiche, sportive e turistiche che rappresentano i valori e le tradizioni più autentiche dell’Italia in Galizia.
- Promuovere attività di collaborazione e di intercambio interculturale tra gli italiani in Galizia e la cultura e le tradizioni galiziane nello spirito di solidarietà e di comune amicizia per lo sviluppo e l’integrazione reciproca delle due comunità.
- Dar supporto e assistenza informativa e di orientamento a tutti gli italiani che vivono e/o che vogliono conoscere e/o trasferirsi in Galizia, contribuendo ad un’integrazione più rapida nel tessuto culturale e sociale della regione.
- Sviluppare un spirito di solidarietà e sopratutto di collaborazione e unione tra gli italiani que risiedono in Galizia e le istituzioni pubbliche e associazioni italiane presenti in Spagna e in generale all’estero.
- Esser ambasciatori della cultura e delle tradizioni galiziane in Italia promuovendo attività di intercambio sociale, culturale, artistico, turistico e linguistico.
- Promuovere iniziative culturali, sociali, turistiche, gastronomiche, artistiche, linguistiche con altre realtà associative straniere in Galizia.
- Esser strumento di crescita dello spirito di appartenenza all’Europa mediante attività destinate a facilitare la mobilità, l’integrazione, la conoscenza e la comunicazione tra i cittadini europei di buona volontà.
Per il raggiungimento dei suoi fini, l’associazione potrà organizzare le seguenti attività:
- Attività culturali varie ( intercambio linguistico, cicli cinematografici, concerti, mostre, etc)
- Attività di intercambio turistico attraverso viaggi tematici in Italia e in Galizia.
- Punto di riferimento turistico e informativo di qualsiasi tipo relazionato con la conoscenza del territorio galiziano per gli italiani e del territorio italiano per i galiziani.
- Attività di comunicazione attraverso vari canali tra i quali quelli offerti dalla tecnologia informatica (Internet, blog, Social-Network, Forum etc.) per pubblicizzare le attività della associazione.
I benefici che si ottengano per qualsiasi concetto sopra indicato saranno destinati esclusivamente al raggiungimento di questi fini, senza che questi si possano distribuire tra gli associati ne tanto meno con altre persone fisiche o giuridiche con interesse lucrativo.
CAPITOLO II
DEGLI ASSOCIATI
Articolo 6°
Potranno partecipare all’associazione tutte quelle persone fisiche, con piena capacità di agire e le persone giuridiche previa autorizzazione del suo organo competente, che non tengano debiti pendenti con l’associazione e che riuniscano i seguenti requisiti:
Tutte le persone che si riconoscono nello spirito dell’Associazione.
Potranno partecipare all’associazione nella sua sezione giovanile, i minori non emancipati con più di 14 anni con il consenso, documentalmente autorizzato, delle persone che hanno capacità di agire nelle loro veci.
L’autorizzazione per l’ammissione degli associati e delle associate saranno prese dalla Giunta Direttiva, una volta ricevuta la richiesta per iscritto dalle persone che desiderano esser ammesse.
Articolo 7°
Nell’associazione potranno esistere le seguenti tipologie di associati:
- Fondatori, quelle persone che sottoscrivono l’atto di costituzione.
- Ordinari, quelle persone che entrano successivamente alla sottoscrizione dell’atto di costituzione.
- Onorari, quelle persone che, a giudizio dell’Assemblea Generale, aiutino di forma notabile al raggiungimento dei fini dell’associazione.
- Giovanili, quelle persone minori di 18 anni che partecipano nell’associazione nella sezione giovanile.
Articolo 8°
La condizione di associato si perde:
- Per volontà propria.
- Per mancanza del pagamento di 2 quote associative.
- Per incomplimento dei suoi obblighi o per la realizzazione di azioni che pregiudicano gravemente gli interessi dell’Associazione, previa apertura di un’azione disciplinaria, dopo aver sentito l’interessato.
- Per decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica.
- La espulsione di associati o associate nel caso dei punti b) e c) dell’articolo precedente, sarà accordata da parte delle Giunta Direttiva, dopo aver sentito l’interessato. La decisione di espulsione dovrà esser ratificata dall’Assemblea Generale Straordinaria e contro la sua dichiarazione si potrà ricorrere davanti alla giurisdizione ordinaria.
Articolo 9°
Gli associati e associate hanno i seguenti diritti:
- Partecipare alle attività dell’associazione e negli organi di governo e di rappresentanza, esercitare il diritto di voto, così come assistere all’Assemblea Generale, secondo quanto previsto dallo statuto.
- Esser informati della composizione degli organi di governo e di rappresentanza dell’associazione, del suo stato dei conti e dello sviluppo delle sue attività.
- Esser sentiti, con carattere previo, per l’adozione di misure disciplinari contro gli stessi ed esser informati dei provvedimenti che vengano presi con dette misure, dovendo esser motivata la decisione che, in questo caso, determinerà la sanzione.
- Impugnare le decisioni degli organi dell’associazione che valutino esser contrari alla legge o alla statuto.
- Gli associati e associate onorari e giovanili non interverranno nella direzione dell’associazione ne negli organi di rappresentanza della stessa. Gli associati e associate onorari hanno la facoltà di assistere all’assemblea generale con diritto di parola, però senza diritto di voto.
Articolo 10°
Gli obblighi degli associati e associate sono:
- Condividere le finalità dell’associazione e collaborare per la loro realizzazione.
- Pagare le quote che si stabilistano.
- Svolgere gli incarichi ai quali si è stati assegnati
- Accettare e adempiere agli accordi validamente adottati dagli organi di governo e di rappresentanza dell’associazione.
- Accettare il contenuto dello statuto.
- Tenere una buona condotta individuale e civica.
CAPITOLO III
DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
Articolo 11°
La direzione e amministrazione della associazione sarà esercitata dal presidente, dalla Giunta Direttiva e dall’Assemblea Generale.
Articolo 12°
- Il presidente dell’associazione sarà designato dalla Assemblea Generale degli associati e il suo mandato durerà 3 (tre) anni. Sarà assistito nella sua funzione dal vicepresidente, che lo sostituirà nei casi di posto vacante, assenza o malattia.
- Il presidente avrà le seguenti attribuzioni:
- Rappresenta l’associazione davanti qualsiasi organismo pubblico o privato.
- Convoca e presiede le sessioni che celebra la Giunta Direttiva; presiede le sessioni dell’Assemblea Generale; dirige le deliberazioni dell’una e dell’altra, e decide con voto di qualità, nel caso ci sia parità di votazione.
- Esegue gli accordi adottati dalla Giunta Direttiva e dall’assemblea Generale.
- Ordina i pagamenti accordati validamente.
- Assegna gli atti, i certificati, i pagamenti e gli altri documenti dell’associazione insieme al segretario o un membro della Giunta Direttiva al quale gli corrisponda la elaborazione del documento che gli spetta.
Articolo 13°
La Giunta Direttiva sarà formata dal presidente dell’associazione, un vicepresidente, un segretario, un tesoriere e 2 (due) vocali.
I membri che fanno parte della Giunta Direttiva disimpegneranno la loro attività in forma gratuita, fermo restando il diritto al rimborso alle spese debitamente giustificate nelle quali possono incorrere nello svolgimento relazionato all’attività dell’associazione. Le persone elette per questo incarico dovranno esser privi di un interesse economico nei risultati delle attivtà realizzate dall’associazione.
La Assemblea Generale sarà la competente per eleggere i membri della Giunta Direttiva. La sua durata sarà per un periodo di 3 (tre) anni, anche se possono esser oggetto di rielezione indeterminatamente.
I membri cesseranno la loro funzione per:
- Decesso della persona fisica o estinzione della persona giuridica.
- Rinuncia volontaria.
- Decadenza del termine per il quale o nel quale furono eletti.
- Accordo di cessazione di tutta la Giunta Direttiva adottato dai 2/3 degli associati riuniti in Assemblea Generale straordinaria convocata per questa decisione.
La rinuncia e la decadenza del termine non da luogo a un cessamento automatico se non quando nel momento dell’effettivo passaggio dei poteri con consegna della documentazione e dell’aggiornamento del successore. Il posto vacante che si potrebbe determinare durante il mandato di qualunque dei membri della Giunta Direttiva, sarà coperto provvisoriamente tra gli stessi membri fino all’elezione defenitiva della Assemblea Generale. In qualunque caso, la Giunta Direttiva deve esser formata come minimo da 3 persone, che eserciteranno le funzioni di presidente, segretario e tesoriere.
Articolo 14°
La Giunta Direttiva terrà le seguenti attribuzioni:
- Programmare e dirigere le attività associative.
- Svolgere la gestione amministrativa ed economica dell’associazione.
- Sottoporre ad approvazione dell’Assemblea Generale il preventivo annuale dell’entrate e delle spese, così come lo stato dei conti dell’anno precedente.
- Convocare e fissare la data dell’Assemblea Generale.
- Proporre all’Assemblea Generale la fissazione delle cuote ordinarie e straordinarie per gli associati
- Designare le commissioni di lavoro o le sezioni che si ritengano opportune per il buon funzionamento dell’associazione.
- Stabilire norme interne di organizzazione ed esercitare tutte le funzioni che non sono espressamente assegnate all’Assemblea Generale.
- Decidere sulle richieste di ingresso dei nuovi associati.
- Proporre il piano di attività dell’associazione alla Assemblea Generale per la sua approvazione, sollecitando e dirigendo i suoi compiti.
- Decidere sui procedimenti disciplinari che si istruiscano.
- Tutte quelle che non vengano attribuite espressamente ad un altro organo dell’associazione.
Articolo 15°
La Giunta Direttiva sarà convocata dal presidente, su iniziativa propria o su richiesta di qualunque dei suoi componenti.
Affinchè gli accordi della Giunta Direttiva siano validi, dovranno esser adottati dalla maggioranza dei voti dei presenti, essendo necessaria la partecipazione almeno della metà più uno dei suoi membri e in ogni caso, del presidnete o vicepresidente e il segretario o una persona che lo sostituisca.
Il segretario o, in alternativa, il vocale che lo sostituisca, redigerà l’atto delle sessioni, che si trascriverà nel libro degli atti.
Articolo 16°
I membri della Giunta Direttiva presiedono le commissioni che la propria Giunta accetti costituire, con il fine di delegare in esse la preparazione di determinati atti o attività, o recepire da essa le informazioni necessarie. Formeranno parte delle suddette commissioni il numero di associati che stabilisca la Giunta Direttiva, su proposta dei suoi rispettivi presidenti.
Articolo 17°
La Assemblea Generale degli associati e associate è l’organo di espressione della volontà dell’associazione e sarà formata da tutti coloro che ne formano parte. Il presidente e il segretario dell’assemblea saranno il presidente e il segretario della Giunta Direttiva.
Articolo 18°
La Assemblea Generale si riunirà con carattere ordinario almeno una volta all’anno, e con carattere straordinario quante volte lo stabilisca la Giunta Direttiva, o quando lo richieda il 10% dei soci. In questo ultimo caso si realizzerà per iscritto dirigendo la richiesta al presidente, autorizzata con le firme dei richiedenti, nel quale si esponga il motivo della convocazione e l’ordine del giorno.
Articolo 19°
L’Assemblea Generale Ordinaria si riunirà necessariamente nel periodo compreso tra il mese di Febbraio ed Aprile. Tanto l’Assemblea Ordinaria quanto la Straordinaria sarà convocata con un preavviso di 15 giorni dal presidente della Giunta Direttiva.
La notifica dovrà esser fatta nei locali dell’associazione per le assemblee ordinarie e nel domicilio degli associati per le assemblee straordinarie.
Articolo 20°
Saranno di competenza dell’Assemblea Generale Ordinaria:
- Approvare il piano delle attività.
- Esaminare e approvare i conti e bilanci di esercizio anteriore.
- Approvare i preventivi di entrata e di spesa di ogni esercizio.
- Esaminare e approvare le quote associative.
Articolo 21°
Saranno di competenza dell’Assemblea Generale Straordinaria:
- Modificare lo statuto dell’associazione.
- Eleggere e far decadere i componenti della Giunta Direttiva.
- Approvare la federazione con altre associazioni.
- Autorizzare la cessione, le pendenze o la ipoteca dei beni sociali.
- Accordare la cessazione dell’associazione.
- Designare i liquidatori.
- Ratificare la espulsione degli associati e associate su proposta della Giunta Direttiva.
- Richiedere la dichiarazione di utilità pubblica dell’associazione.
- Approvare il regolamento di regime interno dell’associazione.
- Pur essendo di competenza dell’assemblea ordinaria, per ragioni di urgenza e necessità, non si potesse aspettare la sua convocazione, senza grave pregiudizio per l’associazione.
- Tutte quelle che non siano state espressamente conferite all’Assemblea Generale Ordinaria o alla Giunta Direttiva.
Articolo 22°
L’Assemblea Generale sarà validamente costituita quando vi parecipi la metà più uno degli associati in prima convocazione o, trascorsa mezz’ora in seconda convocazione, qualunque numero di partecipanti, però in tutti i casi, con la presenza del presidente o del vicepresidente e il segretario o una persona che lo sostituisca.
Articolo 23°
Le dicisioni adottate dovranno essere prese con il voto affermativo della maggioranza semplice dei partecipanti o dei rappresentanti, eccetto quelli relativi a quanto previsto dal punto 1 e 7 dell’articolo 21°, che prevede una maggioranza dei due terzi dei partecipanti. Successivamente si riporteranno le decisioni nel libro degli atti sul quale sarà apposta la firma del presedente, del segretario dell’Assemblea. L’atto finale dovrà esser letto nella successiva sessione celebrata dall’Assemblea Generale e approvata dalla maggioranza dei membri presenti.
Articolo 24°
Le desisioni prese conformi a quanto previsto nei punti precedenti obligheranno tutti/e gli/le associati/e, compresi gli/le associati/e non presenti.
Le sessioni si apriranno nel momento che lo decida il presidente. Subito dopo si procederà per opera del segretario alla lettura dell’atto finale dell’assemblea precedente che dovrà esser approvato. Posteriormente il segretario procederà a presentare l’ordine del giorno. Ogni punto sarà descritto dal membro della Giunta Direttiva al quale gli competa, dando luogo quindi al dibattito a all’approvazione dei dei corrispondenti decisioni nei termini contenuti negli statuti, secondo la materia che venga trattata.
Articolo 25°
Le decisioni che siano in contrasto con questo statuto o che infrangano i fini dell’associazione potranno esser soggetti a ricorso in riproposizione davanti l’Assemblea Generale. A decorrere della risoluzione del ricorso di riproposizione, resterà aperta la via per ricorrere davanti alla giurisdizione ordinaria.
Articolo 26°
Il segretario riceverà e gestirà le richieste di ingresso nell’associazione, curerà la gestione documentale e del libro registro degli associati e terrà a suo carico la direzione del’attività amministrativa dell’associazione. Gli corrisponderà, allo stesso tempo, la notifica delle convocatorie assembleari, la custodia degli atti e le richieste di certificazioni di queste con il visto e il benestare del presidente. Il segretario porterà la gestione dell’inventario dei beni dell’associazione nel libro stabilito per questo effetto.
Nei casi di assenza, posizione vacante o malattia del segretario, il presidente disignerà tra i vocali uno che svolga questa funzione.
Articolo 27°
Il tesoriere riceverà e custodirà i fondi che appartengono all’associazione, darà esecuzione agli ordini di pagamento che vengano autorizzati dal presidente, porterà la contabilità dell’associazione, prenderà nota e porterà i conti delle entrate e delle spese dell’associazione, elaborerà la bozza del preventivo dell’associazione così come i conti dei risultati e dei bilanci.
Il tesoriere tiene l’obbligo di procedere alla chiusura di esercizio preventivato prima del 15 dicembre, con la finalità che i conti stiano a disposizione dei membri dell’associazione nei 15 giorni antecedenti alla celebrazione dell’assemblea ordinaria.
Articolo 28°
I vocali avranno le seguenti attribuzioni:
- Realizzare programmi e proposte nella loro area di attuazione.
- Svolgere i compiti che gli siano assegnati dalla Giunta Direttiva
CAPITOLO IV
REGIME ECONOMICO
Articolo 29°
La associazione nel momento che inizia le sue attività dispone di un patrimonio di 250 euro. La chiusura d’esercizio economico coinciderà con quella dell’anno naturale.
Articolo 30°
La associazione funzionerà in regime di previsione annuale, con partite differenziate di entrate e spese. La bozza del preventivo sarà elaborata dal tesoriere dell’associazione, che dovrà tenerlo preparato prima del primo gennaio di ogni anno, con il fine che possa esser approvato nell’Assemblea Generale Ordinaria.
Articolo 31°
L’associazione si finanzierà attraverso le seguenti risorse:
- Le quote versate periodicamente dagli associati.
- Le quote straordinarie che proponga la Giunta Direttiva e che siano approvate dall’assemblea.
- Le donazioni o sovvenzioni che vengano concesse dagli organi pubblici, da entità private o da persone fisiche.
- Le entrate che si possano ricevere per lo svolgimento delle attività dell’associazione.
- Qualsiasi altra entrata ammessa dalla normativa vigente per le attività non lucrative.
Articolo 32°
L’Assemblea Generale Ordinaria, su proposta della Giunta Direttiva, approverà sia le cuote ordinarie così come anche le straordinarie che non saranno reintegrabili in nessun caso. Quanto riscosso sarà destinato a coprire le necessità dell’associazione.
Articolo 33°
Annualmente, con riferimento all’ultimo giorno dell’esercizio economico di ogni anno, si elaboreranno i conti, che si formalizeranno in una memoria, che sarà messa a disposizione degli associati per un periodo non inferiore a 15 giorni segnalato per la celebrazione dell’Assemblea Generale Ordinaria, che dovrà approvarli o censurarli.
Articolo 34°
Per disporre dei fondi dei conti che la associazione tiene nelle sue entità bancarie sarà necessaria la firma congiunta del presidente e del tesoriere.
Articolo 35°
Come entità senza fini di lucro, in nessun caso potranno esser distribuiti tra gli associati e associate gli introiti ottenuti dall’associazione.
CAPITOLO V
SUL REGOLAMENTO IN MERITO AL REGIME INTERNO
Articolo 36°
Il regolamento sul regime interno, nel suo caso, prenderà in esame quelle materie non contemplate direttamente in questo statuto, come il procedimento dell’elezione dei membri della Giunta Direttiva e il procedimento disciplinario, e non può andare in nessun caso contro quanto stipulato in questo statuto. In ogni caso, il funzionamento interno dell’associazione sarà soggetto all’ordinamento giurisdizionale civile.
CAPITOLO VI
MODIFICAZIONE DI STATUTO E ESTINZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 37°
Detto statuto solo potrà esser modificato con l’accordo dell’Assemblea Generale Straordinaria convocata per tale effetto, adottato da parte dei 2/3 degli associati. La proposta di convocazione dovrà esser accompagnata dal testo delle modificazioni proposte.
Articolo 38°
La associazione si estinguerà volontariamente con l’accordo degli associati adottato da parte dei 2/3 dei presenti nella Assemblea Generale Straordinaria convocata per tale effetto.
Articolo 39°
Accordata la estinzione, l’Assemblea Generale Straordinaria disignerà tre associati liquidatori, che insieme al presidente e al tesoriere procederanno alla effettuazione della liquidazione dei beni, pagando i debiti, riscuotendo crediti e determinando quanta disponibilità liquida sia risultata.
Articolo 40°
La diponibilità risultante, una volta che sia avvenuta la liquidazione, si donerà ad un’altra associazione non lucrativa e iscritta nella Comunità Autonoma che tenga uguali o similari fini di codesta associazione.
La ricevuta della donazione sarà presentata nel Registro delle Associazioni corrispondente per procedere alla iscrizione della estinzione dell’associazione.